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Sez. 1, Sentenza n. 237 del 15/01/1987 (Rv. 449996 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1977 - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DEL PAGAMENTO NON DOVUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449996-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1977 - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DEL PAGAMENTO NON DOVUTO - IRRILEVANZA.*

Con riguardo a diritti di visita sanitaria, che siano stati riscossi dall'amministrazione finanziaria su prodotti lattiero- caseari provenienti da paesi aderenti alla CEE, secondo le previsioni della legge 30 dicembre 1970 n. 1239, la sopravvenuta caducazione di tale normativa per incompatibilità con la disciplina comunitaria, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 163 del 1977, opera retroattivamente, e consente, anche con riguardo a versamenti effettuati in epoca anteriore, l'esperimento di Azione di ripetizione d'indebito. Detta Azione resta soggetta ai principi fissati dallo art. 2033 cod. civ., richiamati dall'ordinamento comunitario, e, quindi, spetta a prescindere dalla circostanza che il "solvens" abbia o meno trasferito su terzi l'Onere del pagamento non dovuto, tenuto conto che la diversa disposizione dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), la quale, con immediata operatività nei giudizi in corso pure rispetto a pagamenti effettuati prima della data della sua entrata in vigore, subordina la ripetizione medesima alla prova documentale della mancata traslazione di quell'Onere su altri soggetti, deve essere disapplicata "in toto" dal giudice nazionale, in forza dei criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985, a causa del contrasto con i principi posti dall'ordinamento comunitario (inclusi quelli desumibili dalle pronunce della Corte di giustizia), discendente dal fatto che essa, unitariamente intesa (stante la indivisibilità del suo contenuto), viene a pregiudicare la tutela giurisdizionale del diritto al rimborso. (V 2717/86, mass n 445762; (V 2415/86, mass n 445532; (V 6734/83, mass n 431446).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)