Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 16/04/1986 (Rv. 445762 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALLO ATTO DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI DELLA CEE - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PROVA DEL TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DERIVANTE DAL PAGAMENTO NON DOVUTO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALLO ATTO DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI DELLA CEE - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PROVA DEL TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DERIVANTE DAL PAGAMENTO NON DOVUTO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo all'Azione di ripetizione di Tributi doganali indebitamente versati all'atto dell'importazione di merci da paesi della CEE, l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con riferimento retroattivo anche a pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, e con immediata applicabilità, quale "ius superveniens", pure nei giudizi ancora in corso sulla spettanza del rimborso, subordina questo alla prova documentale da parte del "solvens" della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, si pone in contrasto con le norme ed i principi dello ordinamento comunitario, ivi inclusi quelli desumibili dalle sentenze della Corte di giustizia del 10 luglio 1980 (in cause 826 ed 811/79) e del 9 novembre 1983 (in causa 199/82), in quanto viene ad incidere sulla stessa possibilità di far valere in giudizio il diritto di ripetizione, così pregiudicandone la tutela giurisdizionale. Tale contrasto comporta che il medesimo art. 19, unitariamente inteso, e senza possibilità di scindere il precetto relativo alla mancata traslazione da quello attinente al regime della prova (in considerazione della loro indivisibilità), va disapplicato dal giudice nazionale (alla stregua dei criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170/84 e n. 113/85), il quale deve definire la controversia esclusivamente sulla base della disciplina comunitaria, richiamante il diritto interno, e quindi sulla base delle Disposizioni generali in tema di ripetizione d'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. (che prescinde dal trasferimento o meno su terzi dell'Onere derivante dal pagamento non dovuto). (V 2145/86, mass n 445330; (V 5129/85, mass n 442448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)