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Sez. 1, Sentenza n. 2824 del 09/05/1995 Cc. (dep. 09/06/1995) Rv. 201482 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Condannato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento - Prova della partecipazione all'opera di rieducazione - Mera regolarità della condotta - Insufficienza.
Stato
decisa il 1995-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201482-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di liberazione anticipata, la circostanza che il condannato sia stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario non può giustificare la concessione del beneficio sulla base della mera regolarità della condotta, non costituendo questa prova sufficiente di partecipazione all'opera di rieducazione ma occorrendo comunque la presenza di ulteriori comportamenti positivamente valutabili alla stregua dei parametri indicati nell'art. 94 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)