Sez. 6 - 5, Sentenza n. 19632 del 17/09/2014 (Rv. 632234 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di radiofonia mobile, la permanente assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013), né con gli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché la differenza tra le situazioni contrattuali degli utenti di servizi di telefonia in abbonamento, tenuti al pagamento della tassa, e quelli che abbiano stipulato un contratto con carta ricaricabile, non obbligati al pagamento, esclude l'irragionevolezza del diverso trattamento tributario ed è rispettata la riserva di legge prevista in materia di imposizione tributaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 21, DPR 28/03/1973 num. 156 art. 318, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 160, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)