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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5668 del 22/03/2016 (Rv. 639139 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Necessità di autorizzazione o licenza - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639139-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di radiofonia mobile, ai fini dell'applicazione della tassa di concessione governativa, il contratto di abbonamento, in cui sia precisato il tipo di apparato terminale di cui si tratta e la relativa omologazione, è equiparato ad un'autorizzazione generale o ad una licenza di stazione radioelettrica, per cui, non occorrendo alcun intervento dell'Amministrazione, non può ravvisarsi contrasto con gli artt. 20 della direttiva comunitaria n. 22 del 2002 ed 8 della direttiva comunitaria n. 5 del 1999, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 17 settembre 2015 in C-416/2014.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 09/03/1999 num. 5 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 07/03/2002 num. 22 art. 20, Direttive del Consiglio CEE 25/11/2009 num. 136, DPR 26/10/1972 num. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)