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Sez. 6, Sentenza n. 11484 del 03/11/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209721 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Fattispecie di cui all'art.328, comma 2, cod. pen.- Risposta del pubblico ufficiale - Necessità della forma scritta - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209721-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

La risposta prevista dall' art. 328, comma 2, cod. pen (nel testo modificato con l'art.16 della legge 26 aprile 1990, n.86), con cui la pubblica amministrazione è tenuta ad esporre al richiedente le ragioni del ritardo nel compimento dell'atto, deve rivestire la forma scritta, in base ai principi generali dell'ordinamento che richiedono la forma scritta per gi atti destinati ad essere controllati da un'autorità diversa e normalmente sovraordinata, ovvero come nel caso quando la verifica dell'esistenza dell'atto e del suo contenuto, sia rimessa non all'autorità amministrativa, ma all'autorità giudiziaria; ciò è conforme allo spirito della riforma di cui alla l.86/90 cit., con cui il legislatore ha inteso offrire ai cittadini una maggiore tutela nei confronti dell'operato della pubblica amministrazione, e risponde all'esigenza di evitare incertezza in ordine all'accertamento del reato stesso.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1990 num. 86 art. 16, Cod. Pen. art. 328 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)