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Sez. 1, Sentenza n. 1554 del 26/05/1971 (Rv. 351934 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - COSA GIUDICATA FORMALE - MANCATA IMPUGNAZIONE NEL TERMINE ANNALE - PROVA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351934-01

COSA GIUDICATA CIVILE - COSA GIUDICATA FORMALE - MANCATA IMPUGNAZIONE NEL TERMINE ANNALE - PROVA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - IRRILEVANZA.*

Nel presupposto pacifico che entro il termine annuale dalla data di deposito di una sentenza (regolarmente esibita) non sia stata proposta alcuna impugnazione, legittimamente puo considerarsi acquisita la prova del passaggio in giudicato della medesima, indipendentemente dalla apposizione, da parte del cancelliere, della formula esecutiva.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 124, Cod. Proc. Civ. art. 475, Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)