Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018 (Rv. 650322 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno – Prova – Produzione della sentenza e del relativo attestato di cancelleria – Necessità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)