Sez. L - , Sentenza n. 797 del 13/01/2017 (Rv. 642507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Giustificazione del licenziamento - Ragioni attinenti il contegno del lavoratore - Nozione - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda, ove basato su ragioni non oggettive attinenti ad esigenze di riorganizzazione aziendale, bensì concernenti la sua persona ed il suo contegno, postula quanto meno l'inadeguatezza del lavoratore rispetto all’incarico affidatogli o una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che presiedono lo svolgimento del rapporto, fermo restando, in ogni caso, che il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto giustificato il licenziamento intimato ad un dirigente per avere addebitato ad una collega, nel corso di una riunione di lavoro, la responsabilità di problemi irrisolti riguardanti la gestione di alcuni soci-lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 27/05/2004 art. 35, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)