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Sez. L, Sentenza n. 13719 del 14/06/2006 (Rv. 590356 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Dirigenti d'azienda - Giustificatezza del licenziamento secondo la contrattazione collettiva - Equipollenza con i criteri della giusta causa o del giustificato motivo - Esclusione - Valutazione di detto requisito ai fini dell'indennità supplementare in base alla contrattazione collettiva - Coincidenza con una situazione di crisi aziendale comportante l'impossibilità della continuazione del rapporto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590356-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della stessa legge 15 luglio 1966, n. 604. Inoltre, ai fini della spettanza dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso del datore di lavoro non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello della libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata, ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta degli enunciati principi, ha confermato la sentenza impugnata che, all'esito di giudizio di rinvio, aveva correttamente escluso la pretestuosità del licenziamento del dirigente ricorrente, alla stregua - in applicazione della sentenza di cassazione rescindente - della giustificatezza del recesso datoriale fondato sul legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore di riorganizzare le risorse umane in modo da consentire una gestione non in perdita dell'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)