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Sez. 1, Sentenza n. 2346 del 17/04/1982 (Rv. 420234 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420234-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

In Sede di legittimità si può dichiarare la cessazione della materia del contendere solo se le circostanze sopravvenute, produttive di quell'effetto, consistano in fatti obiettivi pacifici, ammessi in contraddittorio da entrambe le parti, dal momento che in presenza di fatti sulla cui esistenza, interpretazione o significato vi sia contrasto fra le parti, la Corte di Cassazione non può procedere ad indagini di fatto. (V 1579/80, mass n 405144; (V 1902/77, mass n 385619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)