Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 13/05/1977 (Rv. 385619 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
Perche si verifichi la cessazione della materia del contendere occorre che venga meno la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti in causa, in conseguenza di fatti nuovi che incidano sulla posizione sostanziale delle parti stesse. Le circostanze sopraggiunte, pero, debbono, all'uopo, riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da tutte le parti in causa perche, ove sorga dissenso su di esse, nessuna conseguenza giuridica puo derivarne ed il giudice non puo esimersi dal decidere la controversia. (V 1437/67, mass n 328088; (V 1903/66, mass n 323696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)