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Sez. 2, Sentenza n. 22666 del 31/10/2011 (Rv. 620137 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 1997 - Applicabilità - Materiali fecali provenienti da attività agricola - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620137-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

A norma dell'art. 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto stesso le carogne ed una serie di rifiuti agricoli, fra i quali le materie fecali utilizzate nell'attività agricola; questa esclusione, però, non opera allorquando detti materiali, pur destinati ad impiego agricolo, non siano provenienti da tale attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposto alla sanzione di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 22 del 1997 il trasporto senza il prescritto formulario di letame equino proveniente da un ippodromo e destinato ad un'azienda coltivatrice di funghi, osservando che l'ippodromo non è preposto all'allevamento dei cavalli, sicchè il letame non poteva considerarsi di provenienza agricola).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)