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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6707 del 23/03/2011 (Rv. 617157 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Compilazione del formulario di accompagnamento - Obbligo d'indicare la quantità dei rifiuti alla partenza - Sussistenza - Possibilità di indicarla solo all'arrivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617157-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In base al disposto degli artt. 12, comma 3, e 15, comma 1, lettera b), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni - tenuto conto della "ratio" delle medesime - implica la doppia misurazione; né può essere addotto quale esimente, l'errore interpretativo scusabile sulle relative disposizioni di legge, in considerazione dei doveri di esatta conoscenza e di particolare informazione gravanti, per la specificità del settore, sugli operatori professionali in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)