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Sez. L, Sentenza n. 1413 del 08/02/2000 (Rv. 533628 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Nuova disciplina dei tetti pensionistici ex art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67 - Pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 - Riliquidazione - Criteri di calcolo.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533628-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

In tema di computo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la disciplina prevista dall'art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67, come interpretato dall'art. 3, secondo comma bis, D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160 - che ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dal 1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il massimale - si applica anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988, tenendo conto che occorre far riferimento alla retribuzione media settimanale di ciascun anno, che precedentemente veniva considerata quale base per accertare se vi fosse superamento del tetto, e non alla retribuzione media settimanale calcolata con riferimento agli ultimi cinque anni.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1988 num. 160 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)