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Sez. L, Sentenza n. 9929 del 11/10/1997 (Rv. 508783 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Nuova disciplina dei tetti pensionistici ex art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67 - Pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 - Riliquidazione - Esclusione - Conseguenze - Manifesta eccezione di illegittimità costituzionale del detto art. 21in relazione all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508783-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

In tema di computo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la disciplina prevista dall'art. 21, sesto comma, legge 11 marzo 1988 n. 67, come interpretato dall'art. 3, secondo comma bis, D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160 - che, al fine di attenuare il sacrificio derivante dal sistema del tetto pensionistico nei confronti dei pensionati la cui retribuzione era stata peraltro oggetto di contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione, ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dal 1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il massimale - si applica anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, ma per queste non si fa luogo ad una nuova liquidazione della pensione, bensì per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione va calcolata (secondo i criteri dettati dall'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982) riportandosi alla data originaria della decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione così calcolate. Così interpretato l'art. 21, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la riliquidazione delle pensioni maturate prima del 1 gennaio 1988.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)