Sez. 3, Sentenza n. 19558 del 19/12/2003 (Rv. 569107 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) | Mancata corrispondenza del contenuto del contratto alla comune volontà delle parti - Erronea indicazione di una circostanza fattuale (nella specie, erronea indicazione del nome di un bene assicurato contro i danni) - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE)
In tema di ermeneutica contrattuale, qualora il contenuto del contratto, sì come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti (nella specie, erronea indicazione del nome di uno stabilimento industriale assicurato contro i danni, ma da tempo dimesso dall'assicurato, in luogo di altro opificio, attualmente operante al posto del primo), deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo (e, di conseguenza, non che trova applicazione la normativa dettata in tema di annullamento del contratto per tale vizio), vertendosi, viceversa, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1430, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 1433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)