Sez. 2, Sentenza n. 9127 del 28/08/1993 (Rv. 483598 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Ostativo (nella dichiarazione o nella trasmissione) | Mancata corrispondenza del contenuto del contratto alla comune volontà delle parti a causa dell'erronea formulazione o trascrizione - Errore ostativo - Configurabilità - Esclusione.
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Ostativo (nella dichiarazione o nella trasmissione)
Qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà delle parti, sia che l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo da loro incaricato ed ancorché tale discordanza non emerga "prima facie", ma debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 1433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)