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Sez. 1, Sentenza n. 7637 del 16/06/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 150008 - 01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - GIUDIZIO PRETORILE - OMESSA INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DELLA PERSONA CHE HA SVOLTO LE FUNZIONI DI PM NEL GIUDIZIO PRETORILE - NULLITÀ PREVISTA DAL COMMA PRIMO, N. 2, ART. 185 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - INDICAZIONE DEL SOLO COGNOME E DELLA QUALIFICA DI AVVOCATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150008-01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - GIUDIZIO PRETORILE - OMESSA INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DELLA PERSONA CHE HA SVOLTO LE FUNZIONI DI PM NEL GIUDIZIO PRETORILE - NULLITÀ PREVISTA DAL COMMA PRIMO, N. 2, ART. 185 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - INDICAZIONE DEL SOLO COGNOME E DELLA QUALIFICA DI AVVOCATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel giudizio pretorile, in cui le funzioni del PM sono esercitate da persone chiamate di volta in volta ad assumerle, l'indicazione delle generalità della persona intervenuta in tale veste è indispensabile per il controllo della sussistenza dei requisiti prescritti dal comma secondo dell'art. 72 RD 30 gennaio 1941 n. 12 e pertanto qualora la suddetta indicazione manca del tutto o sia talmente incompleta da non consentire di identificare la persona e quindi di effettuare l'indicato controllo sulla sua capacità a svolgere le funzioni di PM, si ha la nullità prevista dal comma primo n. 2 dell'art. 185 cod. proc. pen.. tale nullità, però, non sussiste se nel verbale è indicato il solo cognome della persona che ha svolto le funzioni di PM con l'abbinamento della qualifica di avvocato poiché in tal caso mentre da un lato non vi possono essere dubbi sulla capacità della persona ad assumere le funzioni di PM davanti al pretore, dall'altro è possibile il controllo sulla effettiva esistenza di una persona con quel cognome e con quella qualifica, tranne il caso di eventuali omonimie che potrebbero essere rilevate e denunciate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)