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Sez. 6, Sentenza n. 8529 del 13/01/2017 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 269202 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione per l'estero - Indulto concesso dallo Stato richiesto - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269202-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, l'indulto concesso dallo Stato richiesto costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia giurisdizione concorrente sui reati oggetto della domanda (art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 17 marzo 1978). (Nella specie la Corte ha escluso rilevanza ostativa all'indulto invocato dal ricorrente, in quanto la domanda di estradizione, proveniente dalla Romania, si riferiva a reati per i quali non sussisteva alcun collegamento con lo Stato italiano, in quanto punibili solo in via suppletiva, ai sensi dell'art. 10, ult. comma, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10, Cod. Pen. art. 10, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)