Sez. 6, Sentenza n. 4595 del 20/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262020 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea del 1957 - Estradizione esecutiva - Indulto concesso dallo Stato richiesto - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa all'estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto, in quanto, ai sensi dell'art. 10 della predetta Convenzione, le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione - che non sono collegate al mero decorso del tempo e quindi non sono comuni agli ordinamenti giuridici dello Stato richiedente e dello Stato richiesto - producono effetti soltanto nell'ambito di ciascun ordinamento, senza alcun vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione formulata dalla Polonia per fatti di reato anteriori all'entrata in vigore della disciplina sul mandato d'arresto europeo, in cui il ricorrente aveva invocato l'applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 40 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)