diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5957 del 08/07/1987 (Rv. 454334 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI - PROCEDIMENTO SOSPESO EX ARTT. 106, 108 DEL R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3269 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 63 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634 - CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454334-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI - PROCEDIMENTO SOSPESO EX ARTT. 106, 108 DEL R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3269 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 63 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634 - CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA.*

Con riguardo al procedimento giudiziario che sia stato sospeso, ai sensi e nel vigore degli artt. 106, 108 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, per la produzione di Atti non in regola con la imposta sul registro, la sopravvenuta entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta di registro, fissata dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (il cui art. 63, con disposizione di natura processuale e di conseguente immediata applicazione, consente detta produzione, salvo l'Obbligo del cancelliere di inviare gli Atti al competente ufficio del registro), comporta il venir meno della causa di sospensione e quindi segna il "dies a quo" del termine semestrale per la riassunzione del procedimento stesso, a pena di Estinzione. (artt. 297 e 307 cod. proc. civ.) (V 1069/80, mass n 404549; (Conf 7078/83, mass n 431697).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 106 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 108 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)