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Sez. 1, Sentenza n. 17419 del 30/08/2004 (Rv. 576410 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Ex art. 6, comma primo, D.L. n. 513 del 1996 (non convertito) - Per finalità pubbliche relative alla ricostruzione post-terremoto nelle regioni meridionali - Applicabilità della disciplina comune di cui agli artt. 297 e 307 cod. proc. civ. - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576410-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

La sospensione dei termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi, anche arbitrali, in corso, stabilita dall'art. 6, comma primo, D.L. n. 513 del 1996 (non convertito in legge), a partire dal primo luglio 1996 al 30 giugno 1997, per raggiungere e conseguire la finalità di <definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto> delle regioni meridionali interessate, riguarda anche i processi in corso e, pur essendo del tipo cd. anomalo, e cioè non riconducibile alla previsione dell'art. 295 cod. proc. civ., ad essa si applica il termine semestrale perentorio, decorrente dalla cessazione della causa di sospensione, entro il quale le parti debbono chiedere la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire a pena di sua estinzione, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civile. Infatti, l'applicabilità della disciplina acceleratoria stabilita dall'art. 297 cod. proc. civ., che acquista valore generale in mancanza di una disciplina legislativa speciale, s'impone in via interpretativa nel rispetto dell'art. 111, secondo comma, ult. parte, Cost., il quale assicura la ragionevole durata del processo e dell'art. 6 CEDU, cui l'Italia ha prestato adesione con la Legge n. 848 del 1955, che non consente, nell'ambito del processo, inerzie o inattività di mera attesa (In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito, con la quale era stata dichiarata l'estinzione del processo perché l'istanza di prosecuzione del giudizio, sospeso in ragione della disposizione speciale contenuta nel D.L. n. 513 del 1996, era stata depositata quando era già stato superato il termine di sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 513 art. 6, Decreto Legge 01/10/1996 num. 513 art. 5, Costituzione art. 111 com. 2, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)