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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23952 del 02/10/2018 (Rv. 650823 - 01)

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Società semplice e comunione di godimento - Differenze.
Stato
decisa il 2018-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650823-01

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)