Sez. 1 - , Ordinanza n. 23952 del 02/10/2018 (Rv. 650823 - 01)
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Società semplice e comunione di godimento - Differenze.
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA
La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)