Sez. 1, Sentenza n. 6361 del 01/04/2004 (Rv. 571687 - 01)
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Società semplice e comunione di godimento - Differenze.
SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA
In tema di differenze tra società e comunione a scopo di godimento, mentre quest'ultima (espressamente disciplinata dall'art.2248 c.c.) postula una situazione giuridica di contitolarità (presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusivo della comunione) è il bene comune, nella società (che va istituita per contratto) rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)