Sez. L, Sentenza n. 1418 del 16/05/1974 (Rv. 369497 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - UNIVOCITA - RICORSO AD ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - UNIVOCITA - RICORSO AD ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI - INAMMISSIBILITA.*
Qualora il senso letterale dell'espressione usata riveli con chiarezza ed univocita la volonta dei contraenti e non sussista alcuna divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto, una ulteriore interpretazione e inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volonta delle parti. (V 1542'66, mass n 323070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)