Sez. L, Sentenza n. 180 del 08/01/1981 (Rv. 410582 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI PENSIONE DI VECCHIAIA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI PENSIONE DI VECCHIAIA.*
Qualora il senso letterale della espressione esatta riveli con chiarezza ed univocita la volonta dei contraenti e non sussista alcuna divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto, una ulteriore ricerca interpretativa non e ammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volonta delle parti. (in applicazione del principio di cui alla massima, e stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che ha interpretato l'art 2 del regolamento previdenziale INPS-ance, recepito dalla cassa edile, nel senso che non si riferisce all'eta pensionabile stabilita dalla legge, e non e quindi automaticamente soggetto alle modificazioni legislative in materia, ma si limita a stabilire che la pensione di vecchiaia spetta quando l'iscritto cessa dal servizio per dimissioni volontarie ed ha superato i 65 di eta). (Conf 1418/74, mass n 369497; (Conf 1341/71, mass n 351556).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Tratt. Internaz. 01/08/1951
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)