Sez. L, Sentenza n. 4570 del 01/08/1984 (Rv. 436476 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE SUPPLEMENTARE EX ARTT. 3 E 14 DEL R.D. N. 1538 DEL 1920 - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE SUPPLEMENTARE EX ARTT. 3 E 14 DEL R.D. N. 1538 DEL 1920 - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Il diritto alla pensione supplementare, previsto dagli artt. 3 e 14 del R.d. 30 settembre 1920 n. 1538 per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, anche se ha carattere del tutto autonomo ed indipendente da quello alla pensione ordinaria derivante dall'Assicurazione generale obbligatoria, si concreta nel momento in cui si verificano tutte le condizioni necessarie per ottenere quest'ultima e, stante il richiamo di cui all'art. 8 del citato R.d. n. 1538 del 1920 ai criteri generali dettati dalla normativa per la liquidazione della medesima pensione ordinaria, deve essere esso stesso liquidato secondo tali criteri, vigenti al momento predetto, e, pertanto, mediante una percentuale a scaglione sul totale della contribuzione, conformemente al disposto dell'art. 12 del R.d. legge 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, e non già in relazione alla misura del venti per cento fissata dalla legge 12 agosto 1962 n. 1338 in adozione di un criterio speciale dettato esclusivamente per il diverso istituto della pensione supplementare dovuta per il caso di contribuzione insufficiente all'acquisizione del diritto alla pensione ordinaria. (V 1848/70, mass n 347835; (V 2589/69, mass n 342187).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 3, Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 8, Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)