Sez. 2, Sentenza n. 2589 del 14/07/1969 (Rv. 342187 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - PENSIONI E PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - PENSIONI E PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE.*
La pensione supplementare, prevista dagli artt.3, comma terzo, e 14 del RD 30 settembre 1920, n. 1538, per il servizio militare di leva prestato dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata o alle province e ai comuni, deve essere liquidata non gia in misura pari all'importo dei contributi obbligatori, con l'aggiunta delle maggiorazioni percentuali stabilite dalla legge, ma, in conformita a quanto dispone l'art. 8 del dllgt 21 aprile 1919, n.603, per una parte, a carico dello stato, in una misura fissa e, per l'altra, in ragione del 66 per cento sull'importo complessivo dei primi 120 contributi quindicinali, del 50 per cento sull'importo dei successivi 120 contributi quindicinali e del 25 per cento sui rimanenti contributi.*
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 3, Legge 21/04/1919 num. 603 art. 8, Legge 30/09/1920 num. 1538 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)