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Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 23/02/1980 (Rv. 404807 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO L'USO DELLA COSA COMUNE - DIRITTO DI COMUNIONE VALUTATO DALL'ATTORE - PRESUPPOSTO DELLA AZIONE - CONTESTAZIONE DI TALE DIRITTO DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DELL'INTERESSATO - CONTENUTO - MEZZI.*
Stato
decisa il 1980-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404807-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO L'USO DELLA COSA COMUNE - DIRITTO DI COMUNIONE VALUTATO DALL'ATTORE - PRESUPPOSTO DELLA AZIONE - CONTESTAZIONE DI TALE DIRITTO DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DELL'INTERESSATO - CONTENUTO - MEZZI.*

Nei giudizi che hanno per oggetto l'uso della cosa comune, il diritto di comproprieta vantato da colui che ha promosso l'Azione costituisce soltanto un presupposto di questa, da esaminarsi incidenter tantum, con la conseguenza che, se il diritto e contestato dal convenuto, l'attore, a differenza di quanto avviene nell'Azione di rivendicazione, pure essendo tenuto a fornire la prova del diritto stesso, non ha l'Onere della cosidetta probatio diabolica, ma puo avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Conf 6163/78, mass n 395994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)