Sez. 1, Sentenza n. 1049 del 02/03/1978 (Rv. 390398 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - ACCORDO SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI, MA NON SU ALTRI ELEMENTI ACCIDENTALI OD ACCESSORI - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - ACCORDO SUGLI ELEMENTI ESSENZIALI, MA NON SU ALTRI ELEMENTI ACCIDENTALI OD ACCESSORI - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI.*
L'accordo raggiunto sugli elementi essenziali del contratto (nella specie, trasferimento di quota di partecipazione societaria) non esaurisce la fase delle trattative, e non realizza il perfezionamento del contratto stesso, qualora, valutando comparativamente la proposta e l'accettazione, come dichiarazioni autonome, ciascuna ispirata al perseguimento dell'interesse della parte che l'ha formulata, risulti che le parti non abbiano inequivocamente negato valore agli altri elementi accidentali od accessori (nella specie, misura degli interessi sul prezzo dilazionato e prestazione di garanzia), e, quindi, abbiano inteso subordinare la nascita del vincolo contrattuale anche all'accordo su detti ulteriori elementi, precludendo conseguentemente ogni possibilita di integrazione e regolamentazione dei medesimi in base a criteri esterni alla loro comune volonta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)