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Sez. L, Sentenza n. 1072 del 09/02/1985 (Rv. 439202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCORDO DELLE PARTI SUL POSTO DI LAVORO DA RICOPRIRE E SULLA QUALIFICA DA RIVESTIRE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCORDO DELLE PARTI SUL POSTO DI LAVORO DA RICOPRIRE E SULLA QUALIFICA DA RIVESTIRE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Il fatto che per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato possa essere sufficiente anche soltanto l'accordo sul posto da ricoprire e sulla qualifica da rivestire - dato che ad integrare tutti gli altri elementi di tale contratto provvedono Disposizioni della legge o della contrattazione collettiva - non esclude che anche detti ulteriori elementi possano essere oggetto di trattativa fra le parti, con la conseguenza, in tal caso, che, per la Costituzione del vincolo contrattuale, occorre che sia raggiunto l'accordo su tutti gli elementi, tanto principali quanto secondari o accessori, ossia sulla totalità delle clausole destinate a disciplinare il rapporto. L'accertare se le parti abbiano voluto contenere i propri rapporti nella fase delle trattative o se abbiano, invece, inteso già vincolarsi reciprocamente sugli elementi essenziali del contratto implica la risoluzione di una quaestio voluntatis, devoluta all'apprezzamento del giudice del merito. (V 457/79, mass n 396572; (V 1049/78, mass n 390398; (V 1892/75, mass n 375577; (V 3372/72, mass n 361216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)