Sez. 1, Sentenza n. 4353 del 21/10/1993 Cc. (dep. 22/01/1994) Rv. 196317 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - Ordinanza - In genere | Provvedimento che definisce il procedimento di esecuzione - Carattere di definitività - Irrevocabilità - Elementi nuovi - Revoca dell'ordinanza - Esclusione - Riproposizione dell'incidente di esecuzione - Necessità.
Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - Ordinanza - In genere
Quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l'impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilità di una ordinanza è dunque correlata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deve essere esclusa tutte le volte in cui ha il carattere della definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dal giudice all'esito del procedimento di esecuzione in cui l'esaurimento della situazione considerata impedisce la riproponibilità delle questioni decise; eventuali elementi nuovi che incidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovo incidente di esecuzione. (Nella specie la Corte ha confermato la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revoca, avanzata dalle parti civili già costituite, di un'ordinanza che, in presenza di una pluralità di giudicati, aveva disposto l'esecuzione della sentenza di assoluzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)