diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 30089 del 26/06/2009 Ud. (dep. 20/07/2009) Rv. 244812 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Attenuante del fatti di lieve entità - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Presupposti.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244812-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990 non può avere durata eccedente quella della pena detentiva irrogata e deve essere commisurata al criterio legale in forza del quale un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 09/01/1990 num. 309 art. 75 com. 5 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)