Sez. 6, Sentenza n. 34620 del 27/06/2008 Cc. (dep. 04/09/2008) Rv. 240317 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Attenuante del fatto di lieve entità - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Presupposti.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per procedere all'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva è necessario si verifichino contestualmente quattro condizioni e cioè: a) che l'interessato sia tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti; b) che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l'attenuante del fatto di lieve entità; c) che l'imputato abbia espressamente richiesto, eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità; d) che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)