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Sez. 6, Sentenza n. 323 del 12/02/1969 Ud. (dep. 08/07/1969) Rv. 112201 - 01

GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO -ESERCIZIO DI GIUOCHI D'AZZARDO - IN GENERE - LOTTO E LOTTERIE - LOTTO - CONCORSO DI REATI - IPOTIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112201-01

GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO -ESERCIZIO DI GIUOCHI D'AZZARDO - IN GENERE - LOTTO E LOTTERIE - LOTTO - CONCORSO DI REATI - IPOTIZZABILITA.*

Nell'ipotesi in cui l'Esercizio di un gioco d'azzardo costituisca violazione sia dell'art 718 cod pen che delle norme contenute negli artt 117 e 121 del RDL 19 ottobre 1938 n 1933, sul lotto e sulle lotterie, non si ha concorso apparente di norme, non trovando applicazione il principio della specialita di cui all'art 15 cod pen, data la diversa obiettivita giuridica e materiale delle fattispecie delittuose, ma concorso di reati. Pertanto, il colpevole deve rispondere di entrambi i reati. (V 107513, anno 1968, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 117, Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)