Sez. 2, Sentenza n. 5059 del 14/08/1986 (Rv. 447706 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - FORMA - CONTRATTI CHE TRASFERISCONO LA PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI - RECESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - FORMA - CONTRATTI CHE TRASFERISCONO LA PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI - RECESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
L'atto con il quale si esercita il diritto di recesso di cui all'art. 1373 cod. civ., integra un negozio recettizio unilaterale, che se non richiede quanto alla manifestazione della volontà formule particolari, rimane soggetto alle stesse garanzie di Forma prescritte per il contratto costitutivo del rapporto alla cui risoluzione il recesso è preordinato. (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto la necessità della Forma scritta trattandosi di recesso relativo a una permuta di un'area con parti di edificio da costruire). (V 7047/83, mass n 431674; (V 4014/78, mass n 393615; (Conf 267/76, mass n 378934; (V 3072/62, mass n 254533).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)