Sez. 2, Sentenza n. 267 del 28/01/1976 (Rv. 378934 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - FORMA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - RECESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - NATURA - FORMA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - RECESSO - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*
L'atto con il quale si esercita il diritto potestativo di recesso di cui all'art 1373 cod civ integra un negozio giuridico unilaterale recettizio che deve sottostare alle medesime garanzie di Forma prescritta per la Costituzione del rapporto contrattuale alla cui risoluzione il recesso stesso e preordinato. Pertanto, la manifestazione di volonta rivolta allo scioglimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare, redatto per iscritto a norma dell'art 1351 cod civ, deve necessariamente assumere la Forma scritta e non puo, quindi, essere desunta dal comportamento omissivo opposto da una delle parti all'invito rivoltole dall'altro contraente di prestarsi alla stipula dell'atto definitivo. (V 2274/71; (V 1027/70; (V 527/67; (V 741/67; (V 945/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)