Sez. 1 - , Ordinanza n. 646 del 12/01/2018 (Rv. 646589 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Impugnazione del lodo arbitrale - Controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Corte d'appello - Accoglimento dell’impugnazione - Decisione della causa nel merito.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE
L'impugnazione del lodo arbitrale rituale deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta la cognizione su detta impugnazione, sicché il giudice ordinario, in qualità di giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l’impugnazione ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)