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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19993 del 23/09/2020 (Rv. 659004 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Lodo arbitrale - Impugnazione - Controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa - Circondario in cui si è svolto l’arbitrato - Competenza esclusiva della relativa corte d’appello - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659004-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828, comma 1, c.p.c., spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la corte d'appello competente avrebbe dovuto essere individuata in quella ove aveva sede la sezione specializzata in materia di imprese, avendo la controversia ad oggetto una materia devoluta alla sua cognizione, affermando invece la competenza della corte d'appello nel cui distretto aveva sede il collegio arbitrale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 1, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)