Sez. 3, Sentenza n. 7178 del 04/12/1986 (Rv. 449245 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE DI DENARO - RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI FRA L'ORIGINARIO DEBITORE ED IL NUOVO SOGGETTO OBBLIGATO - CRITERI - CLAUSOLA PREVEDENTE L'ACCOLLO AGLI ACQUIRENTI DELL'INTERA QUOTA DEL CAPITALE MUTUATO ALLA ALIENANTE SENZA SPECIFICAZIONE DELLA DATA DI OPERATIVITÀ AI FINI DEGLI INTERESSI - RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI MEDESIMI - APPLICABILITÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE DI DENARO - RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI FRA L'ORIGINARIO DEBITORE ED IL NUOVO SOGGETTO OBBLIGATO - CRITERI - CLAUSOLA PREVEDENTE L'ACCOLLO AGLI ACQUIRENTI DELL'INTERA QUOTA DEL CAPITALE MUTUATO ALLA ALIENANTE SENZA SPECIFICAZIONE DELLA DATA DI OPERATIVITÀ AI FINI DEGLI INTERESSI - RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI MEDESIMI - APPLICABILITÀ.*
Gli interessi gravanti su un'obbligazione di danaro, in caso di trasferimento della stessa, debbono essere ripartiti fra l'originario debitore ed il nuovo soggetto obbligato in proporzione dei singoli periodi di tempo dell'effettivo godimento della somma capitale oggetto dell'obbligazione, salvo che le parti non abbiano diversamente disposto. Non è però sufficiente, al fine di ritenere sussistente tale patto contrario, la mera clausola che, in un atto di compravendita, preveda l'accollo agli acquirenti dell'intera quota (corrispondente alla porzione di immobile compravenduta) del capitale mutuato all'alienante, senza una precisa specificazione dell'epoca a far tempo dalla quale siffatto accollo avrebbe dovuto operare quanto agli interessi. (V 905/69, mass n 338300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)