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Sez. 1, Sentenza n. 305 del 03/02/1969 (Rv. 338300 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DIFFERENZA TRA DELEGAZIONE E ACCOLLO - NOZIONI - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L'ASSUNZIONE DI UN DEBITO ALTRUI STIPULATA TRA DUE SOGGETTI ESTRANEI AL RAPPORTO OBBLIGATORIO - ACCOLLO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338300-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DIFFERENZA TRA DELEGAZIONE E ACCOLLO - NOZIONI - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L'ASSUNZIONE DI UN DEBITO ALTRUI STIPULATA TRA DUE SOGGETTI ESTRANEI AL RAPPORTO OBBLIGATORIO - ACCOLLO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La delegazione di pagamento e un rapporto con pluralita di soggetti (C.d. trilatero, cioe con partecipazione fin dall'origine del debitore delegante, del nuovo debitore delegato, e del creditore delegatario) nel quale il delegante impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore. L'accollo consiste invece nell'assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollante e il terzo accollato, il quale si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, al creditore accollatario, senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, il quale peraltro puo successivamente aderirvi, acquistando il diritto alla 'solutiò nei confronti del terzo. Anche la convenzione avente ad oggetto l'assunzione di un debito altrui, stipulata tra due soggetti estranei al rapporto tra debitore e creditore (contratto a favore di terzi), puo assumere i caratteri tipici di un negozio di accollo, qualora alla convenzione aderisca il debitore, perche per il principio dell'autonomia negoziale, e possibile che al negozio di accollo partecipi, con l'assuntore del debito e con il debitore, anche un terzo che abbia interesse all'assunzione del debito altrui. (V. Sulla prima parte, 773-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1269

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)