Sez. 5, Sentenza n. 10313 del 27/08/1998 Ud. (dep. 30/09/1998) Rv. 211475 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode comunitaria - Vantaggi dal fondo europeo per l'agricoltura - Attraverso false attestazioni - Sussistenza del reato di falso - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
L'esposizione di dati o notizie falsi, di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, che sanziona l'indebito conseguimento di contributi a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, è requisito essenziale per la configurabilità del reato. Ne consegue che, se la falsa prospettazione è realizzata con ordinarie dichiarazioni nessun'altra ipotesi delittuosa è ravvisabile; per contro, ove detta condotta si concreti in false attestazioni rese in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resta integrato anche il concorrente reato di falsità documentale. La dichiarazione sostitutiva si considera, infatti, come resa a pubblico ufficiale e le affermazioni in essa contenute, avendo una rilevanza probatoria inerente alla natura ed all'essenza dell'atto devono sempre corrispondere a verità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)