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Sez. 5, Sentenza n. 11727 del 17/10/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209273 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 2 Legge 23 dicembre 1986 n.898 (frode comunitaria) - Rapporto con il reato di falso previsto dall'art.483 cod. pen. - Concorso materiale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209273-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

L'art.2, comma primo, della legge 23 dicembre 1986 n.898 punisce "chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia"; data la struttura della norma, risulta evidente che "l'esposizione di dati o notizie falsi" è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie, per cui detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall'art.483 cod. pen.. Infatti vi è un concorso apparente di norme, ai sensi dell'art.15 cod. pen., in quanto tutti gli elementi previsti dall'art. 483 cod. pen. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2 della citata legge, sicché quest'ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l'indebita percezione del contributo del F.E.A.O.G..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)