Sez. 1 - , Ordinanza n. 4705 del 28/02/2018 (Rv. 647433 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Opposizione a precetto - Decreto ingiuntivo - Esecutorietà - Nuova notifica - Necessità - Esclusione - Menzione nel precetto del provvedimento e della formula esecutiva - Sufficienza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE
In tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c. non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido il precetto su decreto ingiuntivo, in seno al quale era stata enunciata l'intervenuta estinzione del relativo giudizio di opposizione e indicata la data in cui sul medesimo era stata apposta la formula esecutiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)