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Sez. 3 - , Sentenza n. 24226 del 30/09/2019 (Rv. 655175 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE | Decreto ingiuntivo esecutivo – Atto di precetto – Omessa menzione del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto – Conseguenze – Nullità del precetto – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655175-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE

Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)