Sez. 1, Sentenza n. 1019 del 20/02/1995 Cc. (dep. 31/03/1995) Rv. 200775 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova, semilibertà e liberazione anticipata - Presupposti - Possibilità di trasferire il giudizio "ex post" del merito della liberazione anticipata in quello prognostico per l'affidamento in prova o per la semilibertà - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Mentre la liberazione anticipata consiste in un beneficio premiale del riconoscimento "ex post" di una condotta intramuraria significativa dell'acquisizione dell'opera rieducativa e che si traduce in una riduzione della misura dell'espiazione della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la formulazione di un giudizio prognostico di un positivo reinserimento del condannato nel contesto sociale e della idoneità della misura alla completa emenda del condannato con l'esclusione del pericolo di ricadute in condotte devianti: finalità, queste, di interesse sociale tale da determinare, se realizzate con la "prova", una causa aggiuntiva al novero delle cause di estinzione della pena previste dagli artt. 171 e segg. cod. pen.. L'ammissione al regime di semilibertà, consistente in un'attenuazione del rigore del regime di detenzione, si fonda sul duplice apprezzamento dei progressi del condannato nel trattamento personalizzato e dell'idoneità alla sua rieducazione dell'attività lavorativa da intraprendere. L'applicazione dei tre istituti dell'ordinamento penitenziario richiede necessariamente esami diversi, così che il giudizio "ex post" del merito della liberazione anticipata non può essere trasferito in quello prognostico per l'affidamento in prova al servizio sociale, né all'esame di un regime attenuato di detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)