Sez. 2, Sentenza n. 234 del 24/01/1957 (Rv. 882205 - 01)
CONIUGI (RAPPORTI PATRIMONIALI TRA) - BENI ACQUISTATI DAL MARITO CON DENARO DELLA MOGLIE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - CONSEGUENZA. SUCCESSIONE - QUALITÀ DI EREDE - NOZIONE. COMUNIONE FAMILIARE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NOZIONE - BENI INTESTATI AD ALCUNI DEI PARTECIPANTI - DIRITTO DEGLI ALTRI.
CONIUGI (RAPPORTI PATRIMONIALI TRA) - BENI ACQUISTATI DAL MARITO CON DENARO DELLA MOGLIE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - CONSEGUENZA. SUCCESSIONE - QUALITÀ DI EREDE - NOZIONE. COMUNIONE FAMILIARE - COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NOZIONE - BENI INTESTATI AD ALCUNI DEI PARTECIPANTI - DIRITTO DEGLI ALTRI.
Nel caso in cui il marito abbia acquistato beni a nome proprio con denaro della moglie, la moglie ha solo un diritto alla retrocessione dei beni, ossia un diritto preminente di credito, tanto se il marito venga considerato investito di un mandato tacito ad amministrare quanto se venga considerato come avente il godimento dei beni parafernali senza procura, ma senza opposizione della moglie; pertanto la moglie ha soltanto un'Azione personale contro il marito, e, ove questi sia deceduto, contro gli eredi che ne continuano la personalità giuridica, non mai contro i legatari. Il titolo di erede non è necessariamente collegato con l'acquisto di beni, l'istituzione essendo valida anche allorché nessuna attività si riscontri nell'asse o tutte le attività restino assorbite dai legati. La comunione tacita familiare, fondata sull'affectio familiaris e sulla collaborazione dei componenti del gruppo familiare viventi sotto lo stesso tetto e partecipanti alla stessa mensa, si risolve nella partecipazione ai frutti del lavoro associato. Qualora con tali frutti venga acquistato un immobile, ancorché nell'interesse comune, ma a nome di uno soltanto dei componenti del nucleo familiare, l'immobile non può ritenersi di proprietà comune e agli altri componenti il nucleo familiare può essere riconosciuto unicamente il diritto alla retrocessione del bene mediante un nuovo trasferimento, per effetto del quale la proprietà cessa di essere esclusiva per divenire comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)