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Sez. 2, Sentenza n. 3812 del 06/06/1988 (Rv. 459046 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - IMPRESA FAMILIARE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UN PARTECIPANTE - DENARO NECESSARIO - PRESUNZIONE DI PROVENIENZA DAGLI UTILI DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459046-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - IMPRESA FAMILIARE - ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI UN PARTECIPANTE - DENARO NECESSARIO - PRESUNZIONE DI PROVENIENZA DAGLI UTILI DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE.*

Sia per le comunioni tacite familiari nell'Esercizio della agricoltura, già contemplate dall'art. 2140 cod. civ., sia per l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ., introdotto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (il cui art. 205 ha abrogato il citato art. 2140), non è configurabile alcuna presunzione che il denaro per l'acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'Onere probatorio, colui che afferma che detto acquisto è stato effettuato con denaro comune è tenuto a fornire la prova del proprio assunto. (V 234/57, mass n 882205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)