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Sez. 3, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024 (Rv. 672216-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione dell’art. 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento - Sentenza Corte EDU Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024.
Stato
decisa il 2024-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672216-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)